Art. 1.
(Divieto dell'uso del telefono cellulare
nelle scuole).

      1. Nelle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione è vietato l'uso del telefono cellulare all'interno delle aule scolastiche.
      2. Il divieto di uso del telefono cellulare stabilito ai sensi del comma 1 si applica a tutti i soggetti docenti e discenti del sistema nazionale di istruzione.
      3. Le modalità di attuazione del divieto di cui al presente articolo sono stabilite, nel rispetto del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e in conformità alle disposizioni della presente legge, dal consiglio di istituto di ciascuna scuola del sistema nazionale di istruzione.